Quando si parla, anche tra amici, della Giustizia Ordinaria, l'insoddisfazione emerge palesemente! Ci si lamenta soprattutto della lentezza (dai 5 ai 7 anni per una sentenza di primo grado), dei costi spropositati (prezzi troppo alti di parcelle ad avvocati e consulenti) e spesso della troppa approssimazione di molte sentenze.
E' per queste ragioni che tra l'imprenditore, il professionista , il semplice cittadino e tutta la società civile trova sempre più spazio il mondo dell'ARBITRATO.
Ma cos'è l'arbitrato e chi vi può ricorrere?
Esso consiste in una soluzione stra-giudiziale (cioè senza ricorso alla giustizia ordinaria: es. Tribunale) delle controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti (sempre in numero dispari), terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente scelti dalle parti, i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
La scelta di risolvere la controversia tramite arbitrato può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto (con l'inserimento di una apposita clausola compromissoria, accettata sempre mediante la doppia sottoscrizione prevista dall'art.1341 c.c.) o, successivamente dopo l'insorgere della lite, con la sottoscrizione di un apposito accordo (compromesso arbitrale).
Secondo una semplice classificazione dottrinale, l'arbitrato può essere distinto in:
vale a dire svolto secondo le regole del codice di procedura civile o meno di diritto o di equità:
quando gli arbitri decidono secondo le norme di un determinato ordinamento giuridico o secondo criteri di equità
quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una specifica istituzione (es. Adr Network), oppure quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso).
In sintesi, l'arbitrato è uno strumento giuridico, utile al cittadino ed alle imprese, per concludere una controversia con tempi brevi (pochi mesi) ed un risultato (lodo) soddisfacente in termini di competenza, economicità e precisione.
La materia dell'arbitrato è regolamentata dal Codice di Procedura Civile (artt. 806-840) che vieta di ricorrervi solo per le materie relative al "diritto di famiglia" e per quelle "che non possono formare oggetto di transazione".
Il novellato codice di procedura civile (art. 806 e seguenti) così come modificato dal Dlgs. 40 del 2 febbraio 2006, produce una serie di innovazioni nell'ambito dell'arbitrato. In via prioritaria il legislatore ha abrogato i limiti precedentemente riconosciuti all'arbitrato, riconoscendo alle parti la libera "disponibilità" di compromettere, salvo che:
a) si tratti di diritti indisponibili;
b) sia espressamente vietato dalla legge;
c) sia relativo alle controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.).
In via sistematica, il legislatore ha sin d'ora stabilito l'oggetto dei diritti compromettibili, lasciando intuire che le norme riferite all'arbitrato saranno norme di regolamentazione per tutti gli arbitrati, prescindendo dalle tipologie specifiche (societario, marittimo e del lavoro). Un esempio tipico lo troviamo nelle controversie di lavoro tranne nei casi vietati dalla legge e quelli in cui non sia previsto dai CNL. In effetti precedentemente alla riforma (Dlgs. 2-2-2006 n.40), nelle cause di lavoro era vietato rivolgersi all'istituto dell'arbitrato perché tali cause rientravano nei diritti indisponibili. Mentre per le cause in materia di previdenza ed assistenza, nel silenzio della legge, è da ritenere che sono compromettibili anche tali cause nel rispetto dei limiti di cui al II comma dell'art. 806 in via estensiva.
LA FORMA DEL COMPROMESSO (art. 807) deve essere, a pena di nullità, effettuata per iscritto e deve determinare l'oggetto del contendere. Tale forma scritta è possibile che avvenga in qualsiasi forma con riferimento alle moderne tecnologie. Così facendo si rafforza la stabilità e la conoscibilità ai terzi di situazioni prodotte intra partes. Ovviamente questa forma è richiesta per l'arbitrato rituale e non per quello irrituale che rientra nello schema del mandato a transige "le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione". Tale novità non risulta di agevole applicazione soprattutto con riferimento alla questione della capacità a compromettere, sulla cui configurabilità, la dottrina tradizionale ante riforma muoveva proprio dall'abrogato riferimento sopra citato, addivenendo alla soluzione che la capacità di compromettere è commisurata al raggiungimento della maggiore età, al non essere interdetti, falliti o inabilitati.
LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA (art. 808) ha una peculiarità rispetto al compromesso in quanto esiste ancor prima che si instauri una lite da arbitrare, contrariamente a quello che succede nel compromesso che viene instaurato in un momento successivo alla stessa lite. Essa può essere stabilita sia nel contratto stesso che in un atto successivo purchè inerente sempre al contratto. Comunque sia stata stipulata (se con il contratto o fuori da questo), ha una forza giuridica a sé stante, cioè la nullità del contratto non trascina automaticamente la nullità della clausola tranne che il vizio dell'uno è comune a quello dell'altra. In merito alla vessatorietà delle clausole, Il codice del consumo (art. 141 del Dlgs.206/2005) statuisce che "nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica". Pur tuttavia, la legge speciale detta, sedes materiae, un'apposita disciplina, precisando che le clausole che prevedono il deferimento delle controversie agli organi costituiti ai sensi dell'art. 4 della L. 29-12-1993, n. 580 non sono da intendersi come vessatorie, viceversa sono da intendersi come vessatorie quelle clausole che prevedono il deferimento ad organi diversi, con la conseguente applicabilità della nullità di protezione e fatta, in ogni caso salvo il diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale (art. 141, comma V del codice del consumo.
CONVENZIONI DI ARBITRATO IN MATERIA NON CONTRATTUALE: è una delle novità della riforma sull'arbitrato descritto nell'art. 808 bis. Queste convenzioni permettono di poter stabilire tra le parti, per delle controversie future nascenti da uno o più rapporti contrattuali, il deferire delle stesse all'istituto dell'arbitrato nei limiti dell'art. 806 cpc. Un esempio è sicuramente quello tipico del risarcimento del danno che è distinta dal reato che ne ha causato l'insorgere. Perciò le relative controversie non avendo carattere penale, sono affidate all'autonomia delle parti, cioè non sottratte per disposizioni di legge né per loro natura.
L'ARBITRATO IRRITUALE: è un'altra novità della riforma con l'inserimento dell'art. 808 ter che codifica per la prima volta un istituto quale quello dell'arbitrato irrituale, sulla cui denominazione la dottrina aveva espresso delle perplessità. Il legislatore ha segnato indelebilmente l'istituto del c.d. "arbitrato libero" sino a rendere estremamente sottile e labile il confine con l'arbitrato rituale. Quindi le parti possono decidere di compromettere negozialmente, ma in mancanza di una seria volontà a compromettere irritualmente si applica, in attuazione del principio del favor arbitrati, l'arbitrato rituale.
L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO rappresenta una regola di conservazione della convenzione arbitrale; in altri termini consente all'operatore, in sede ermeneutica, di non optare per la devoluzione al giudice ordinario della controversia allorché sorge il dubbio in ordine alla volontà delle parti di deferire solo alcune, e non tutte quelle che ne derivano, delle controversie ad arbitri. Questa interpretazione è stata aggiunta nell'art. 808 quater per dare una forza cogente alla volontà delle parti; in effetti precedentemente alla riforma, veniva attribuita valenza alla competenza ordinaria in luogo della volontà delle parti.
L'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO consente di ritenere valida la stessa convenzione anche quando non sia occorsa una pronunzia sul merito. Quindi nel caso in cui l'arbitrato si conclude senza pronuncia sul merito, la convenzione d'arbitrato rimane efficace a tutti gli effetti. Questa novità è stata introdotta dall'art. 808 quinquies
IL NUMERO DEGLI ARBITRI (art. 809) deve essere dispari, in caso di indicazioni di un numero pari, un ulteriore arbitro deve essere nominato dal Presidente del Tribunale se le parti non hanno previsto diversamente. Perciò in caso di mancata indicazione del numero degli arbitri o della mancata nomina sulla convenzione, pur trattandosi di elemento essenziale, non produce ipso iure la nullità della convenzione.
SULLA NOMINA DEGLI ARBITRI (art. 810), la novità riguarda l'obbligo della notifica all'altra parte della scelta dell'arbitro/i, questa ha venti giorni di tempo per accettare o nominarne altri; in caso di mancata risposta, la nomina verrà eseguita dal Presidente del Tribunale salvo diverse volontà delle parti di rivolgersi ad un Organismo abilitato. E' stata così rafforzata la volontà delle parti nella scelta degli arbitri sia come numero che come modalità di nomina. Allo stesso modo si procede in caso di sostituzione degli arbitri (art. 811).
L'INCAPACITÀ DI ESSERE ARBITRO (art.812) incombe su chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire (minori, interdetti, emancipati, gli inabilitati).
L'ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI (art. 813) deve essere data per iscritto e può risultare sia dal compromesso che dal verbale della prima riunione; inoltre l'arbitro non ha nessuna qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Perciò l'arbitrato oggi è considerato come un negozio "regolamentato" sui generis ad effetti processuali.
LA DECADENZA DEGLI ARBITRI è stata inserita dall'articolo 813 bis, ed avviene nel momento in cui l'arbitro omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni. In questo caso può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo (organismo) a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza di risposta entro quindici giorni dalla diffida, le parti possono rivolgersi al Presidente del Tribunale. E' importante sapere che l'arbitro che ha omesso o ritardato l'adempimento di un atto può essere chiamato anche al risarcimento del danno come previsto dall'art. 813 ter che parla della Responsabilità degli arbitri. In effetti detto articolo rappresenta la responsabilità degli arbitri che risulta parzialmente conformata alla responsabilità del giudice ordinario.
PER QUANTO RIGUARDA I DIRITTI DEGLI ARBITRI (art. 814), sono rimasti invariati dalla previgente normativa con la sola eccezione della reclamabilità della ordinanza. Bisogna tener presente che gli arbitri non hanno diritto all'onorario a seguito della decisione della controversia, bensì per l'opera prestata. Questo sta a significare che il compenso non è uguale a tutti, ma in proporzione all'opera effettivamente prestata da ognuno di essi. Il diritto al compenso resta un diritto rinunziabile purchè tale volontà sia espressa in maniera chiara ed in forma scritta. Infine la diretta liquidazione delle spese e dell'onorario da parte degli arbitri, essendo subordinata all'accettazione delle parti, ha il carattere negoziale di una proposta, sia pure qualificata, che tende a definire in via transattiva la questione del compenso per il giudizio arbitrale.
PER LA RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI il nuovo art. 815 ripercorre il precedente e l'art. 51 del cpc: se lo stesso arbitro ha un interesse nella causa; se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado, o è convivente o commensale abituale delle parti o dei difensori; se egli stesso o il coniuge ha una causa pendente o grave inimicizia con una delle parti o con i difensori; se è legata ad una della parti, a una società da questi controllata, o da un rapporto di lavoro subordinato o rapporto di consulenza; se ha prestato consulenza in una precedente fase della vicenda (es. ha deposto come testimone).
LA SEDE DELL'ARBITRATO (art. 816) è una prerogativa riservata alle parti, in mancanza di accordo, viene stabilita dagli arbitri secondo i criteri di economicità, praticità e comodità, oppure presso la sede ove è stata stipulata la convenzione, se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è Roma. Inoltre se la convenzione non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO è sempre prerogativa delle parti (art. 816 bis) le quali possono delineare le fasi del procedimento, in mancanza provvedono gli arbitri. Deve essere garantito comunque un procedimento che sia in linea con il contraddittorio, il diritto alla difesa in parti uguali senza che l'una possa contare più dell'altra. Ciò significa che gli arbitri possono emettere delle ordinanze (deliberate da tutti gli arbitri a pena di nullità) prima del lodo definitivo.
L'ISTRUZIONE PROBATORIA (art. 816 ter) è disposta dagli arbitri che possono delegare ad uno solo di essi il potere istruttorio. Possono assumere testimonianze presso di loro stessi o presso gli uffici dei testimoni oppure tramite quesiti e risposte per iscritto nei termini da loro stabilito. Gli arbitri inoltre possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici (sia persone fisiche che enti), possono chiedere alla P.A. i documenti necessari per l'aquisizione in giudizio.
LA PLURALITA' DELLE PARTI (art. 816 quater) sussiste quando: più parti sono vincolate dalla stessa convenzione arbitrale e che non sorgano problemi in sede di costituzione del collegio arbitrale cioè nomina congiunta o volontà congiunta di nomina presso una camera arbitrale. Se non coesistono entrambi questi due requisiti, si procede alla frammentazione in tanti procedimenti arbitrali.
L'INTERVENTO DI TERZI (art. 816 quinquies) è ammesso con l'accordo delle parti e con il consenso degli arbitri, tranne quando non si tratti di litisconsorte necessario. Mentre la successione nel diritto controverso è stata richiamata nell'art. 111 cpc nel senso che il successore non può essere considerato terzo ma l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa.
NEL CASO DI MORTE, ESTINZIONE O PERDITA DI CAPACITA' DELLA PARTE (art. 816 sexies) (gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. La nuova disposizione precisa che l'inosservanza delle disposizioni dettate, sede materiae, dagli arbitri, legittima gli stessi al rinunziare all'incarico, senza alcuna responsabilità né perdita del diritto alle spese ed agli onorari. Questo risponde all'ipotesi di "giusto motivo" di desistenza dall'incarico.
PER L'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE (art. 816 septies) la nuova norma ha stabilito che gli arbitri, non avendo nessun obbligo di anticipare le spese, possono condizionare la spesa alla prosecuzione del procedimento sì da produrre, per il caso di mancato adempimento da parte dei compromettenti, una causa di improcedibilità dell'arbitrato. Con riferimento alla determinazione dell'anticipo ed alla misura di sopportazione del peso a carico delle parti, si procederà in primo luogo in base alla volontà delle parti e, susseguentemente, in caso di mancata determinazione, il collegio arbitrale. Le conseguenze connesse al mancato anticipo delle spese sono: la rinunzia con giusta causa degli arbitri e la cessazione della convenzione di arbitrato.
L'ECCEZIONE D'INCOMPETENZA (art. 817) nasce dalla evidenza di tre circostanze: la validità della convenzione (presenza di vizi); il contenuto e l'ampiezza (estendibilità delle questioni strettamente correlate all'oggetto principale); il vizio di costituzione del collegio (mancato rispetto delle regole per la nomina). L'eccezione deve essere rilevata nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri e, nel caso di ultrapetizione, dopo che l'avversario abbia posto le conclusioni oltre i limiti (oggettivi) della convenzione stessa, a pena di preclusione di ogni eccezione in sede di impugnazione del lodo. E' in ogni caso salva la possibilità di contestare l'arbitrabilità della controversia, ad es. perché vertente su diritti indisponibili.
LA COMPENSAZIONE (art. 817 bis) consente di disporre, in sede arbitrale, di un credito che non rientra nell'oggetto della convenzione arbitrale e ne riconosce la competenza degli arbitri nei limiti del valore della domanda, senza che possa eccepirsi, da un lato il difetto di incompetenza e dall'altro senza che possa venir meno la unitarietà del procedimento arbitrale.
I PROVVEDIMENTI CAUTELARI (art. 818) non possono essere concessi dagli arbitri salvo diversa disposizione di legge. Quindi è da tener presente non il divieto assoluto di applicare le misure cautelari, ma un divieto relativo in quanto è presente una riserva di legge come prevista dall'art. 35 V comma del dlgs. 17/01/2003 n. 5 (trattasi di un potere da esercitare verbis, cioè sprovvisto delle naturali conseguenti potestà coercitive connesse al mancato adeguamento della parte al provvedimento, e non viola la regola più risalente).
PER LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO l'art. 819 rappresenta un'altra norma attuativa del favor arbitrati, in quanto contrariamente alla precedente formulazione, il nuovo testo dell'art. 819 conferisce agli arbitri il potere di risolvere tutte le questioni, anche quelle non compromettibili, che reputino necessari ai fini della corretta e giusta risoluzione della controversia arbitrale. In questo senso gli arbitri stessi potranno statuire sulla questione pregiudiziale, senza che, però, la decisione da essi presa in merito a quest'ultima possa essere coperta da giudicato con la conseguenza di una efficacia meramente intra partes della decisione. Tuttavia, la norma consente, segnatamente alle questioni compromettibili, su domanda di parte che le questioni pregiudiziali possano essere decise con efficacia di giudicato qualora rientrino nella convenzione arbitrale ovvero, se esterne ad essa, la decisione può essere coperta da giudicato solo se vi concorra il consenso di tutte le parti coinvolte nella procedura. In effetti dall'art.34 cpc si desumono i limiti oggettivi del giudicato, con la conseguenza che, in assenza di una specifica disposizione di legge, la questione pregiudiziale può essere coperta da giudicato solo se vi sia il consenso di tutte le parti del processo, consenso che deve assumere la forma della domanda di parte.
PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE, l'art. 819 bis prevede tre ipotesi: 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del terzo comma dell'art. 75 del cpp, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria, perché prevale il giudizio penale sull'arbitrato, anche se, dopo le pronunzie della Corte Costituzionale (sent.: 22-3-1971 n. 55, 27-6-73 n. 99, 26-6-75 n. 165), l'attuale art. 75 cpp sembra orientato ad una separazione dei procedimenti, salvo quanto previsto al terzo comma dello stesso articolo. 2) Se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato. La nuova norma statuisce a carico delle parti l'onere di depositare nei novanta giorni dalla ordinanza di sospensione la copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all'autorità giudiziaria, a pena di estinzione del procedimento. 3) Quando rimettono alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 L.11-3-1953 n. 87. Quindi il legislatore riconosce agli arbitri il potere di adire la Corte Costituzionale, potere che era già riconosciuto da numerose sentenze a riguardo.
PER I RAPPORTI TRA ARBITRI E AUTORITA' GIUDIZIARIA, l'art. 819 ter disciplina il fenomeno della litispendenza, orientandosi verso il principio della separazione del procedimento arbitrale da quello ordinario. Si ha invece litispendenza allorquando i due procedimenti hanno ad oggetto gli stessi elementi essenziali identificabili nel petitum, nella causa pretendi e nelle parti procedimentali. In questo modo non viene esclusa la competenza dei procedimenti del giudice arbitrale o di quello statale nel caso essi siano connessi tra loro. Mentre in precedenza prevaleva il procedimento del giudice ordinario su quello arbitrale.
PER IL TERMINE PER LA DECISIONE l'art. 820, nella nuova forma, prevede prima un termine fissato dalle parti (ancora una volta si vuole rafforzare la volontà delle parti) e solo in mancanza di questo, fissa il termine di 240 giorni. Tale termine previsto può essere oggetto di modifica con le seguenti modalità: accordo scritto tra le parti; ricorso al Presidente del Tribunale di cui all'art. 810 cpc prima della scadenza del termine; volontà unilaterale degli arbitri, ai quali è concesso di prorogare, senza alcun consenso delle parti, per 180 giorni il termine stesso per solo una volta e nelle ipotesi di cui al IV comma dell'art. 820.
PER LA RILEVANZA DEL DOCORSO DEL TERMINE, l'art. 821 stabilisce che la scadenza del termine per la pronunzia del lodo può essere fatta valere quale motivo di impugnazione solo se la parte abbia notificato, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, alle altre parti e agli arbitri la volontà di far valere la decadenza. In questi casi la norma impone agli arbitri di dichiarare estinto il procedimento, dopo aver accertato il decorso del termine.
LE NORME PER LA DELIBERAZIONE sono statuite nell'art. 822 il quale dispone quale regola generale che gli arbitri decidano secondo diritto; in ogni caso agli stessi è consentito giudicare secondo equità solo se le parti si sono espresse in merito nella convenzione arbitrale. Il diritto prevale sull'equità perché se esiste una norma di diritto, è giusto che venga applicata in toto. Nel caso in cui le parti abbiano espresso la volontà di voler farsi applicare un giudizio equo, questo non è in contrasto con il diritto perché concorre tra essi un rapporto di genus a species in quanto se l'equità attinge pienamente il diritto naturale, il diritto, al contrario, si presenta come un complesso di principi forzatamente espressi in forma astratta che debbono orientare le relazioni sociali in un determinato periodo storico. Sicchè mentre il giudizio condotto con l'osservanza dello scriptum ius conduce ad una soluzione giusta secondo l'ordinamento giuridico apprestato dallo Stato; concreta, cioè, la giustizia in astratto; il giudizio di equità, invece, consentendo al giudice di ricercare le premesse della sua decisione nel più vasto campo delle norme che integrano il sentimento di giustizia della generalità dei cittadini nel tempo e nel luogo in cui la decisione viene pronunziata, il che vale quanto dire nella matrice stessa del diritto, dà luogo alla giustizia al caso concreto. Ne discende in definitiva che non è possibile operare una netta distinzione tra equità e diritto.
PER LE DELIBERAZIONI E REQUISITI DEL LODO, l'art. 823 innova il modo di deliberazione degli arbitri, abolendo la c.d. conferenza personale degli arbitri, orientandosi così verso criteri di snellezza e pragmaticità del procedimento stesso. I requisiti essenziali che deve contenere il lodo, a pena di nullità, sono: 1) l'esposizione sommaria dei motivi; 2) il dispositivo; 3) la sottoscrizione degli arbitri, (è possibile anche la sottoscrizione solo della maggioranza degli arbitri, purchè riporti una dichiarazione che il lodo è stato votato con la partecipazione di tutti gli arbitri e che alcuni non hanno voluto o potuto sottoscrivere). Comunque è sottinteso, e non essenziale, che il lodo riporti anche: il nome degli arbitri, l'indicazione della sede arbitrale, l'indicazione delle parti e l'indicazione della convenzione di arbitrato con le conclusioni delle parti.
PER GLI ORIGINALI E COPIE DEL LODO, l'art. 824 delinea la procedura alla quale gli arbitri devono attenersi non appena hanno sottoscritto il lodo; cioè devono entro 10 giorni dare comunicazione alle parti mediante consegna ovvero spedizione, in plico raccomandato, di un originale o di copia conforme attestata da loro stessi. Tale termine è da ritenersi ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che per il ritardo nell'esecuzione dell'adempimento da parte del collegio arbitrale, non è ascrivibile alcuna responsabilità.
L'EFFICACIA DEL LODO è descritta nell'art. 824 bis il quale applica al lodo la stessa efficacia di una sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria, anche se trattasi di risoluzione alternativa di controversia nell'ambito stragiudiziale.
PER LA CORREZIONE DEL LODO ne parla l'art. 826 che definisce la correzione non come un nuovo giudizio ovvero come mezzo di impugnazione, ma come un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare con la sua corretta espressione grafica l'effettiva volontà dell'arbitro come risulta già espressa nel lodo. In questo senso il legislatore ha improntato tale procedura sulla più ampia snellezza, fissando in un anno dalla comunicazione del lodo il termine per l'istanza della procedura, nonché riconoscendo la competenza agli arbitri, ovvero, in mancanza al Tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato, ovvero al Tribunale del luogo ove è stato depositato il lodo, ovvero al giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere. Inoltre il provvedimento di correzione è sostanzialmente un atto amministrativo e non è impugnabile (tranne se si impugna tutto il lodo) perché non tende a sostituire una decisione ma solo a correggerla.
I MEZZI DI IMPUGNAZIONE come definiti nell'art. 827 possono essere per: nullità, revocazione ed opposizione di un terzo. La disposizione statuisce che i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo, in effetti la fase del deposito non ha alcuna incidenza sull'efficacia del lodo stesso. Per l'impugnazione del lodo parziale, la norma prevede che solo il lodo che decide parzialmente il merito possa essere impugnato autonomamente.
L'IMPUGNAZIONE PER NULLITA' come descritta all'art. 828, va proposta nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del lodo, ovvero entro un anno dalla data di sottoscrizione in mancanza di notifica. L'impugnazione si propone con citazione alla quale si applica l'art. 163 bis cpc sulla durata del termine a comparire, compresa la disposizione di cui al comma 2 di detto articolo che consente l'abbreviazione del medesimo termine per le cause che richiedono la pronta spedizione, a seguito di decreto motivato del capo dell'ufficio. L'istanza di correzione non sospende il termine per l'impugnazione.
I CASI DI NULLITA' come recita l'art. 829, sono: 1) se la convenzione è invalida, ferma la disposizione dell'art. 817 terzo comma (quando la parte che non eccepisce la invalidità nella prima difesa successiva all'accettazione della convenzione, non può impugnare il lodo); 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo ((numero degli arbitri e rinvio a regolamenti arbitrali), purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812 (non è rilevante che al momento della nomina ed anche successivamente l'arbitro non fosse capace ai sensi dell'art. 812 cpc, purchè la causa di incapacità non sia venuta meno prima della pronunzia.), il momento essenziale è la pronunzia del lodo per accertare l'esistenza di un motivo di nullità e non al momento precedente o successivo; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'art. 817, quarto comma (la parte che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo), o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5 (esposizione sommaria dei motivi), 6 (il dispositivo), 7 (la sottoscrizione degli arbitri) dell'art. 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'art. 821 (la parte non può impugnare il lodo per nullità se non ha notificato all'altra parte ed agli arbitri, prima della pronunzia e dopo il decorso del termine, la volontà a non proseguire per decadenza dei termini); 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata (cioè quando gli arbitri abbiano disatteso la volontà delle parti, non osservando le formalità da essi indicati nella convenzione, purchè la forma prescritta sia stata considerata dalle parti essenziale e la relativa nullità non sia stata sanata); 8) se il lodo è contrario ad altro precedente non impugnabile o a precedente sentenza passato in giudicato tra le parti purchè tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento (questa norma costituisce attuazione del principio del ne bis in idem, che presuppone l'esistenza di un lodo non più impugnabile o di una sentenza passata in giudicato); 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie (ad esempio quando sussista una inconciliabilità tra le parti del dispositivo, ovvero tra le parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione); 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato (si tratta di una nullità che deve essere strettamente collegata all'indagine della volontà delle parti manifestatasi nella convenzione arbitrale). Per quanto riguarda i vizi sostanziali sono motivi di impugnazione: 1) le violazioni delle regole di diritto in cui gli arbitri siano incorsi, allorché non sia stato loro deferito dalla legge o dalle parti; 2) l'assunzione di decisioni contrarie all'ordine pubblico, per le quali, in ogni caso, è ammessa l'impugnazione della pronunzia; 3) la violazione delle regole di diritto nell'ambito delle materie di cui all'art. 409 cpc (ivi comprese le violazioni in merito all'applicazione di contratti collettivi e accordi collettivi) ovvero in seno a soluzione di questione pregiudiziale su materia non arbitrabile.
LA DECISIONE SULL'IMPUGNAZIONE PER NULLITA' è trattata dall'art. 830 che dispone della fase rescissoria del procedimento, statuendo che la pronunzia di nullità coinvolge l'intero lodo, in attuazione del principio di indivisibilità, salvo che nelle ipotesi in cui si accerti la scindibilità dello stesso. In questo senso, se con riferimento all'arbitrato interno, l'autorità competente decide sul merito della controversia, salvo che le parti non abbiano diversamente disposto nella convenzione, nell'arbitrato internazionale vige il principio inverso, in forza del quale la Corte di Appello non può giudicare sul merito della controversia, a meno che le parti non l'abbiano previsto nella convenzione. Per effetto di ciò quando la Corte di Appello non decide sul merito, vige il principio di reviviscenza della convenzione arbitrale, con la conseguente rimessione della questione innanzi ad arbitri, viceversa nella ipotesi che decide sul merito, è chiara la competenza del giudice statuale. Inoltre in presenza di gravi motivi, la Corte di Appello può sospendere l'efficacia del lodo.
LA REVOCAZIONE ED OPPOSIZIONE DI TERZO come descritto nell'art. 831, sono forme di impugnazione in senso lato. La revocazione è possibile solo: a) se è l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se è stato giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima del lodo; c) se dopo il lodo sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; d) se il lodo è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. L'opposizione del terzo avviene quando il dolo: a) pregiudica i diritti dei terzi; b) quando è l'effetto del dolo o collusione a danno degli aventi causa e i creditori di una delle parti.
IL RINVIO A REGOLAMENTI ARBITRALI è sancito dall'art. 832 che statuisce il concetto positivo del c.d. arbitrato amministrato la cui gestione è rimessa ad un organismo permanente o ad una camera arbitrale. La norma sottolinea la duttilità del procedimento arbitrale e la sua plasmabilità secondo il desiderio dei compromettenti, i quali sono, dunque liberi di determinare il contenuto, le regole e le modalità dell'arbitrato anche per relationem. Infine la norma ha abrogato l'intero capo relativo all'arbitrato internazionale, ampliando così la portata dell'arbitrato nazionale, nel senso che tra l'interno e l'esterno esiste solo la differenza della sede, inoltre per il problema del conflitto di norme di diritto nazionale ed internazionale, bisogna tener presente il rapporto con le Convenzioni internazionali, tra cui quella di New York e di Ginevra.