Clausola di Mediazione
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 28/2010, l’individuazione dell’organismo presso il quale svolgere il tentativo di mediazione viene stabilita dalla parte istante o, congiuntamente, da entrambe le parti. La presenza, negli atti e contratti pubblici e privati, della clausola compromissoria con l’indicazione di Adr Network quale Organismo di Mediazione costituisce la scelta determinante per la soluzione della controversia, con professionalità, economicità, rapidità.
L’esperienza consolidata negli anni in materia di conflict management, la competenza e la professionalità dei mediatori e degli arbitri, la capillarità ed il prestigio delle sedi presenti sull’intero territorio, fanno di Adr Network la rete internazionale di studi professionali al servizio dei cittadini, delle imprese e degli enti per la risoluzione alternativa dei conflitti.
Di seguito si riporta la clausola di mediazione standard da inserire i tutti gli atti e contratti che disciplinano i rapporti civili e commerciali.
“Qualsiasi controversia civile e commerciale che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente atto o contratto e di tutto ciò che ne costituisce esecuzione, compresa ogni ragione di danni, verrà amministrata da Adr Network, codice fiscale 97398920583, con sede legale in Roma, iscritta al n. 2 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia. L’Organismo avvierà un tentativo di mediazione nominando uno o più mediatori neutrali ed imparziali in conformità al regolamento ed alle tariffe consultabili sul sito www.adrnetwork.it. Nel caso di insuccesso del tentativo, lo stesso Organismo procederà a risolvere la controversia con un arbitrato, a seconda dei casi rituale o irrituale e secondo diritto o equità, procedendo a nominare un collegio o un singolo arbitro, in conformità al relativo regolamento”.